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Art. 2223 bis
Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 13 set 2016
1. Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2223-bis