Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2212 sexies

Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 17 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, può indirizzare e controllare l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilità per il risultato conseguito. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza. 3. Al personale del grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato. 3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-sexies

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