Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 bis
Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 13 set 2016
1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.
2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.
3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.
4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.
5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-bis