Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2203 bis
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri
In vigore dal 13 set 2016
1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all', al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2203-bis