Parte ILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2203 bis

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri

In vigore dal 13 set 2016
1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all', al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2203-bis

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