Libro QUARTOTitolo IIICapo VI

Art. 765 bis

Corso di specializzazione e corso integrativo specialistico per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all', comma 7, lettera a, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli , comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi. 1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all', comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all', sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-765-bis

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