Libro TERZO›Titolo II›Capo III
Art. 538 bis
Contratti relativi alle missioni internazionali
In vigore dal 28 dic 2022
1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte, finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, anche nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-538-bis