Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2214 ter

Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina

In vigore dal 15 giu 2016
1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. 2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'. 3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione: a) al corpo di provenienza; b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati; c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità infrastrutture. 4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito. 5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2214-ter

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