Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2214 bis

Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare

In vigore dal 28 ago 2022
1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. 2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'. 3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'. 4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all', in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2214-bis

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