Libro QUINTO›Titolo II›Capo I
Art. 1529 bis
Formazione
In vigore dal 15 giu 2016
1. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.
2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.
3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell' sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1529-bis