Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2250 ter

Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione.

In vigore dal 20 feb 2020
1. Le promozioni annuali previste dall', in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità: a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;; b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2250-ter

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