Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 783 bis
Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
In vigore dal 13 set 2016
1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all', comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all', sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-783-bis