Art. 783 bis · Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
Libro QUARTOTitolo IIICapo X

Art. 783 bis

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Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

In vigore dal 13 set 2016
1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all', comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all', sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.
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