Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2212 bis
2362 / 2493Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 13 set 2016
1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.
2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.
3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.
4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.
5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212-bis