Art. 2212 bis · Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2212 bis

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Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 13 set 2016
1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente. 2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente. 3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente. 4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente. 5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente. 6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente. 7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.
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