Art. 2252 bis · Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2252 bis

2469 / 2493

Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo

In vigore dal 20 feb 2020
1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall' e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2252-bis