Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2196 quinquies
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 20 feb 2020
1. Fino all'anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall' possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall', comma 2-bis, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli può essere ridotta fino alla metà;
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all', non si applica l';
d) non si applica quanto previsto dall', comma 5, lettera a);
e) in deroga al requisito richiesto dall', comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall', comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per: a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti; b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.
3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all' banditi fino all'anno 2021. I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all', comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021.
3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.
3-quater. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall', comma 4, è incrementato, con le modalità di cui all', per 3.500 unità soprannumerarie complessive, suddivise in:
a) 500 unità per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;
b) 600 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;
c) 900 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi.
3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unità soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse è fissato:
a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unità;
b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unità;
c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unità;
d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unità;
e) al 31 dicembre 2029, in 500 unità;
f) al 31 dicembre 2030, in 0 unità.
Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli può essere ridotta fino alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2196-quinquies