Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII
Art. 775
Corso di formazione professionale
In vigore dal 17 nov 2018
1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all', comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata.
3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di... formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-775