Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI
Art. 771
Nomina a maresciallo
In vigore dal 25 feb 2026
1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli , sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all', che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all', che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' , concluso nell'anno.
3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianità relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.
3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità, secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianità relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.
3-quater. I vincitori del concorso di cui all', comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-771