Libro QUARTOTitolo VCapo VISez. II

Art. 979

Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri

In vigore dal 7 lug 2017
1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all' sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-979

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