Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. I
Art. 983
Militare permanentemente inabile al servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di età stabiliti o della scadenza fissata dall', comma 2, lettera b), è riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-983