Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. I
Art. 984
Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali
In vigore dal 15 giu 2016
1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.
5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-984