Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 975
Ufficiali
In vigore dal 19 apr 2025
1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-975