Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. III
Art. 970
Ulteriori ferme per il personale militare
In vigore dal 27 mar 2012
1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell' e degli , al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-970