Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. II
Art. 967
Sottufficiali piloti
In vigore dal 9 ott 2010
1. I sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero, sono vincolati, all'atto dell'ammissione, a una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2. I sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o l'attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
3. I sottufficiali che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o l'attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-967