Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. I

Art. 965

Proroga della durata dei corsi

In vigore dal 28 mag 2026
1. L'ufficiale del Corpo unico della Sanità militare al quale è stata concessa la proroga prevista dall', è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all', aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-965

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