Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 963
Disposizioni generali
In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-963