Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 964
Ammissione ai corsi di specializzazione
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-964