Art. 965 · Proroga della durata dei corsi
Libro QUARTOTitolo VCapo VSez. I

Art. 965

1010 / 2493

Proroga della durata dei corsi

In vigore dal 7 lug 2017
1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell'Arma dei carabinieri al quale è stata concessa la proroga prevista dall', è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all', aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-965