Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 965
1010 / 2493Proroga della durata dei corsi
In vigore dal 7 lug 2017
1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell'Arma dei carabinieri al quale è stata concessa la proroga prevista dall', è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all', aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-965