Libro QUARTO›Titolo V›Capo VI›Sez. I
Art. 976
Nozione
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.
2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.
3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-976