Libro QUARTO›Titolo V›Capo VI›Sez. II
Art. 979
1025 / 2493Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all' sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-979