Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1810 ter
Indennità integrativa speciale
In vigore dal 7 lug 2017
1. L'indennità integrativa speciale è attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1810-ter