Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1810 bis
Stipendio
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;
l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;
m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitrè anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00;
o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall', comma 1, è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado.
Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.
3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall', comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1810-bis