Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2196 quater
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 17 nov 2018
1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,, il limite di età di cui all', comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2196-quater