Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2196 quater
2318 / 2493Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 17 nov 2018
1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,, il limite di età di cui all', comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2196-quater