Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVII›Sez. II
Art. 1325 quater
Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 20 feb 2020
1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all', agli appuntati scelti che:
a) hanno maturato 5 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all';
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero";
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1325-quater