Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVII›Sez. II
Art. 1325 ter
Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 20 feb 2020
1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all', ai brigadieri capo che:
a) hanno maturato 6 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all';
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero»;
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1325-ter