Art. 1325 ter · Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri
Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIISez. II

Art. 1325 ter

1390 / 2493

Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 20 feb 2020
1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all', ai brigadieri capo che: a) hanno maturato 6 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero»; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1325-ter