Libro QUARTOTitolo VIICapo IVSez. IV

Art. 1084 bis

Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio

In vigore dal 28 ago 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di età; b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermità; d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all', comma 1, lettera m-bis). 2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso. 2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio. 3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all' nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale. 5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1084-bis

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