Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. IV
Art. 1084 bis
Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio
In vigore dal 28 ago 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di età;
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
c) infermità;
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all', comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.
2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all' nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1084-bis