Libro QUARTO›Titolo V›Capo VI›Sez. II
Art. 978 bis
Impiego dei sergenti
In vigore dal 7 lug 2017
1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all', comma 1, all'esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-978-bis