Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2085

Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, è punito con le pene previste dall' del codice penale per il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte: a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra; b) effettua trasferimenti di ruoli; c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall', comma 2, lettera a); d) autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva; e) consente riforme; f) consente esclusioni dal servizio militare; g) autorizza o ammette alla dispensa; h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato; i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli ; l) dà arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2085

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