Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2085
Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, è punito con le pene previste dall' del codice penale per il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte:
a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra;
b) effettua trasferimenti di ruoli;
c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall', comma 2, lettera a);
d) autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;
e) consente riforme;
f) consente esclusioni dal servizio militare;
g) autorizza o ammette alla dispensa;
h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato;
i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli ;
l) dà arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2085