Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2081

Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti

In vigore dal 27 mar 2012
1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare. 2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita. 3. Il Consiglio di leva può annullare, se ricorrono i presupposti per l'autotutela, la dichiarazione di renitenza. 4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria penale ordinaria. 5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio. 6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati. 7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2081

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo