Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. IV

Art. 1984

Iscritti di leva residenti all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all', o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari. 2. Gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le suddette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, ovvero al competente comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati. 3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio. 4. Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione, all'estero o in Patria, con le modalità di cui di cui ai commi da 1 a 3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
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