Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. III

Art. 1981

Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi o in congedo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorità militare pronunciare il provvedimento di riforma. 2. Spetta alla stessa autorità di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei. 3. Ai fini del presente articolo, l'arruolato è considerato incorporato: per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare dal momento della presentazione all'autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui è preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1981

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo