Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. III
Art. 1981
Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi o in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorità militare pronunciare il provvedimento di riforma.
2. Spetta alla stessa autorità di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.
3. Ai fini del presente articolo, l'arruolato è considerato incorporato: per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare dal momento della presentazione all'autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui è preso in forza dai centri di addestramento ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1981