Libro OTTAVO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 2022
Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
In vigore dal 9 ott 2010
1. La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi è determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare.
2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all', comma 2 e all'avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto.
3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2022