Art. 2022 · Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
Libro OTTAVOTitolo IICapo VSez. I

Art. 2022

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Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

In vigore dal 9 ott 2010
1. La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi è determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare. 2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all', comma 2 e all'avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto. 3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
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