Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. III

Art. 1982

Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma

In vigore dal 9 feb 2013
1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata. 2. Fermo quanto disposto dall', la Direzione generale della previdenza militare e della leva può annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli -nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1982

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