Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. IV

Art. 1987

Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari. 2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente. 3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1987

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