Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. V
Art. 1990
Titoli di dispensa dalla ferma di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorità decrescente:
a) cittadino italiano residente all'estero che si trova nelle condizioni indicate nell', commi 2 e 3;
b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un periodi di rivedibilità, per il quale ricorrano le condizioni di cui all', comma 7;
c) profugo di cui all', legge 26 dicembre 1981, n. 763; chi fruisce già di dispensa in qualità di residente all'estero, può conseguire la dispensa in qualità di profugo, in caso di rimpatrio prima del compimento del trentesimo anno di età; chi rimpatria dopo tale età è collocato in congedo illimitato;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
e) con prole;
f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente;
g) unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
h) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
i) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica;
l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
m) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;
n) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;
o) minor indice di idoneità somatico - funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali;
q) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Università dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
r) conseguimento del diploma di maturità presso i licei militari;
s) soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della propria classe, se, per compiere la leva, deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.
2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.
3. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
4. Il Ministro della difesa può adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall', in ordine all'anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l).
5. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1990