Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. V

Art. 1992

Procedimento e competenza

In vigore dal 9 feb 2013
1. I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi. 2. Coloro che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall', presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all'ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all'arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa è corredata dell'attestazione della qualità di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi già arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età. 3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all', comma 1, lettere da a) a l), e alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, negli altri casi. 4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo. 5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva. 6. L'elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali. 7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, già arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che all'art. 1992, comma 4 le parole "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1992

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