Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. VI
Art. 1997
Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; essi sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1997