Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. VI
Art. 1993
Ambito e procedimento
In vigore dal 9 feb 2013
1. I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l'ordine di priorità indicato all'.
2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli , ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilità e l'accoglibilità e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare e della leva le istanze fondate.
3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l'ordine di priorità indicato all', e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1993